L'Associazione
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “QUILT E PATCHWORK TORINO."
DEFINIZIONI E FINALITÀ
ART. 1
L'Associazione " QUILT E PATCHWORK TORINO”, costituita in Torino il 22 luglio 2008 è un centro di vita associativa autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, e democratico.
Non persegue fini di lucro.
ART. 2
Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, così come dell’intera comunità, realizzando attività di promozione sociale e ricreativa e sportiva, nonché servizi.
Ha inoltre lo scopo di riunire singoli individui, o gruppi, che praticano l’arte del patchwork, Quilting, Lavori d’ago e affini, comprendendo tutte le attività e tecniche inerenti le arti decorative per l’arredo e l’abbigliamento.
L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.
L’associazione è apolitica e aconfessionale e non ha fini di lucro.
L’Associazione potrà organizzare in proprio o con la partecipazione di terzi, riunioni, assemblee, incontri di studio, mostre, organizzare eventi di carattere pubblico per divulgare l’opera svolta dai propri soci attraverso tutti i mezzi ritenuti idonei allo scopo. Potrà dotarsi di un organo di stampa o di sito Web sulla rete Internet per far giungere ai propri associati informazioni e aggiornamenti sull’attività associativa.
I SOCI
ART. 3
Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e in ogni caso non hanno diritto di voto in assemblea.
Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.
ART. 4
Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali.
ART. 5
E’ compito del Consiglio Direttivo, di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale dell’Associazione QUILT E PATCHWORK TORINO ed il suo nominativo verrà annotato nel libro dei Soci.
Nel caso in cui la domanda venga respinta o ad essa non sia data risposta entro il termine dovuto, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.
ART. 6
I Soci hanno diritto di:
Partecipare a tutte le iniziative e le manifestazioni promosse dall'Associazione;
Riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione.
Discutere ed approvare i rendiconti;
Eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
Hanno diritto di voto in assemblea i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea.
ART. 7
Il Socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all’osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio: non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
ART. 8
La qualifica di Socio si perde per:
Decesso;
Mancato pagamento della quota sociale;
Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
Espulsione o radiazione.
ART. 9
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere un’azione disciplinare nei confronti del Socio, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
Denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
L’attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
L’arrecare in qualunque modo danni morali e materiali all'Associazione.
ART. 10
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci immediatamente successiva.
PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE
ART. 11
Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
Contributi, erogazioni e lasciti diversi;
Fondo di riserva.
ART. 12
L’esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all’Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell’esercizio.
ART. 13
La previsione e la programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.
ART. 14
Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’Assemblea dei Soci.
Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all’art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.
L’ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 15
Partecipano all’Assemblea Generale dei Soci tutti i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea stessa.
Le riunioni dell’Assemblea sono ordinariamente convocate dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, oppure mediante affissione nell’albo dell’associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
ART. 16
L’Assemblea Generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 18 e 26 ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno reso necessaria la convocazione.
ART. 17
L’Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi; in seconda convocazione, invece, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all’art. 18.
Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.
ART. 18
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto od al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.
Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all’art. 26.
ART. 19
L’Assemblea è presieduta da un Presidente eletto dalla stessa.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano od a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all’interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti, a disposizione dei Soci per la consultazione.
ART. 20
L’Assemblea Generale dei Soci, nei termini di cui all’ultimo comma dell’art. 6:
Approva le linee generali del programma di attività;
Approva il rendiconto annuale;
Delibera sulla previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo;
Elegge gli organismi direttivi,
Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
ART. 21
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. Esso è composto da un minimo di cinque membri, tutti rieleggibili.
ART. 22
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio;
Il Vice Presidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questi, ne assume le mansioni;
Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vice Presidente.
Il Consiglio può distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
ART. 23
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
Elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario nominati tra i componenti del Consiglio Direttivo;
Elezione del Tesoriere che può essere nominato tra i componenti del Consiglio;
Eseguire le delibere dell’Assemblea;
Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
Predisporre il rendiconto annuale;
Predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale;
Deliberare circa l’ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
Stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;
Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni od Enti e, viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;
Presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo.
ART. 24
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni tre mesi in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.
ART. 25
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.
Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all’elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.
La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.
Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.
Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 26
La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto, in un’Assemblea validamente costituita alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento non potrà comunque essere deliberato.
L’Assemblea, in tal caso, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione che dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità o complementari.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 27
Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l’Assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti.